DEFINIZIONE:
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Rifugio, ricovero, ricetto. Anche luogo in cui si raccolgono persone
bisognose di assistenza ed aiuto. Denominazione degli istituti pedagogici
prescolastici, oggi scuole materne. (politico) Inviolabilità accordata allo
straniero rifugiatosi per motivi politici in territorio estero od in luoghi che
godono dell'extraterritorialità. É il nome antico del luogo in cui veniva
offerta ospitalità e sicurezza contro qualsiasi persecuzione, anche a quanti si
fossero sottratti al rigore delle leggi. Essi si mettevano al sicuro
rifugiandosi nei templi o nei boschi sacri agli dei. A Roma era concesso il
diritto d'A. in un bosco di querce posto tra il Campidoglio e la rupe Tarpea,
nonché nel tempio consacrato a Diana, sul monte Aventino. L'imperatore Tiberio
abrogò poi, con apposita ordinanza, ogni tipo di diritto d'A. Tale diritto viene
tuttora riconosciuto dal vigente diritto canonico, che tutela ed assicura
l'inviolabilità del rifugiato in una chiesa.
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