DEFINIZIONE:
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Il Gran Maestro eletto, subito dopo il suo
insediamento, nomina il gran Segretario e, successivamente, un Grande Oratore
aggiunto, un Gran Segretario aggiunto, un Gran Tesoriere aggiunto ed i Grandi
Ufficiali previsti dalla Tradizione. Il G.M. convoca e presiede la Gran Loggia e
la Giunta del Grande Oriente d'Italia. Egli presiede ogni altro consesso rituale
al quale partecipi. Provvede con decreto al rinnovo, alla composizione ed alle
convocazioni del Consiglio dell'Ordine. Il G.M. si avvale della collaborazione
dei Grandi Maestri Aggiunti, che lo sostituiscono in caso di assenza o di
impedimento temporaneo (Art. 31 della Costituzione dell'Ordine).
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