DEFINIZIONE:
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Potere coercitivo dello Stato, impiegato per rendere esecutive
le sentenze dei tribunali ecclesiastici e per applicarne le pene. Il ricorso al
B. è una diretta conseguenza della protezione alla Chiesa assicurata dai sovrani
cattolici dall’imperatore Costantino in poi. L’istituto del B. ebbe particolare
risalto nel Medioevo nei processi dell’Inquisizione, la cui legislazione
stabiliva: · 1) gli inquisitori possono costringere tutti i magistrati a far
osservare gli statuti promulgati contro gli eretici; · 2) possono obbligare i
magistrati ad eseguire le loro sentenze, e questi sono tenuti ad obbedire sotto
pena di scomunica (Innocenzo IV, const. 10); · 3) possono costringere chiunque,
anche i magistrati, a consegnare i loro documenti al Sant’Uffizio (Alessandro
IV, const. 18). In genere la consegna al B. avveniva per delitti di eresia,
falsificazione di lettere apostoliche, cospirazione contro il proprio vescovo e
simili. La rivoluzione francese e le legislazioni ad essa ispirate abolirono
l’istituto del B. A questo spirito si informò l’Italia (1871), con la legge
delle Guarentigie (art. 17), che non accordava alcuna esecuzione coatta agli
atti delle autorità ecclesiastiche. Nel 1929 la legislazione concordataria ha
abrograto tale art. 17, ed in taluni campi ha implicitamente ripristinato,
seppure in forma delimitata, l’istituto del B., sia in materia matrimoniale
(Concordato, art. 1, 34) sia specialmente nel riconoscimento dell’efficacia
civile di provvedimenti dell’autorità ecclesiastica, riguardanti ecclesiastici e
religiosi (Trattato, art. 23; Concordato, artt. 1, 5 e 29).
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