DEFINIZIONE:
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La Gran Loggia: a) emana, modifica, abroga ed
interpreta in forma autentica le norme della Costituzione e del Regolamento
dell'Ordine; b) delibera su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti dalla
Giunta del Grande Oriente d'Italia, nonché su ogni altro argomento che non sia
di competenza di altri Organi della Comunione; c) approva i Rituali; d) discute
la relazione morale del Grande Oratore, quella del Gran Segretario e quella del
Consiglio dell'Ordine; e) esamina il bilancio consuntivo, il bilancio
preventivo, la relazione del Collegio dei Grandi Architetti Revisori, e vota
separatamente sul bilancio consuntivo, sul bilancio preventivo e sulla relazione
dei Grandi Architetti Revisori; f) elegge, nei casi previsti dal Regolamento
dell'Ordine, il Gran Maestro ed i Membri effettivi della Giunta del Grande
Oriente d'Italia, ad eccezione del Gran Segretario; g) celebra l'insediamento
del Gran Maestro e dei Grandi Dignitari; h) elegge il Presidente ed i componenti
del Collegio dei Grandi Architetti Revisori; i) elegge i Giudici necessari per
il completamento della Corte Centrale; l) determina, su proposta della Giunta
del Grande Oriente d'Italia, l'ammontare delle contribuzioni; m) delibera, su
proposta della Giunta, il riconoscimento delle Comunioni Estere che abbiano i
requisiti di cui all'art. 5; n) delibera l'instaurazione di rapporti con i Corpi
Massonici Rituali che si conformino al principio di esclusività territoriale di
ogni denominazione; o) nomina i Grandi Maestri Onorari su proposta del Consiglio
dell'Ordine (Art. 28 della Costituzione dell'Ordine).
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