DEFINIZIONE:
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(G.O.I.) Le Logge che siano morose da oltre dodici
mesi nel pagamento delle capitazioni o di ogni altra contribuzione deliberata
legittimamente dagli Organi competenti, o che, quantunque convocate ai sensi
dell’art.51 lettera g), non svolgano Lavori rituali o non provvedano nel periodo
fissato al rinnovamento delle cariche, sono cancellate dall’elenco delle Logge
del grande Oriente d’Italia. Il Regolamento dell’Ordine fissa le procedure per
l’adozione del provvedimento e per il reclamo (Art. 23 della Costituzione
dell’Ordine). Le Logge riconosciute responsabili di colpa massonica sono
punibili, secondo la gravità dei fatti compiuti e le circostanze del fatto: a)
con l’ammonizione; b) con la censura semplice; c) con la censura solenne; d) con
la demolizione. Per quanto riguarda le implicazioni previste dalle censure
consultare la voce Sanzioni contro le Logge(v.), mentre per la sentenza che
disponga la demolizione questa commina l’espulsione dall’Ordine dei Fratelli che
abbiano partecipato all’azione che ha dato causa al giudizio massonico (Art. 78
del Regolamento dell’Ordine). Ove il numero dei Fratelli di una Loggia si
riduca, per un qualsiasi motivo, a meno di sette, di cui almeno cinque con il
grado di Maestro, la Giunta del Grande Oriente d’Italia, sentiti l’Ispettore di
Loggia ed il presidente del Collegio Circoscrizionale, dichiara l’estinzione
della Loggia (Art. 80 del Regolamento dell’Ordine). Il Maestro Venerabile ed i
Dignitari della Loggia disciolta od estinta, sono personalmente obbligati a
consegnare alla Giunta del Grande Oriente d’Italia la Bolla di Fondazione, il
Labaro, il Sigillo, l’Archivio, il Tesoro e quant’altro appartenga alla Loggia
(Art. 81 del Regolamento dell’Ordine).
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