DEFINIZIONE:
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(G.O.I.) I Dignitari e gli Ufficiali Loggia coadiuvano il
Maestro Venerabile nella conduzione della Loggia. Durano in carica un anno e
sono rieleggibili. Possono essere eletti Dignitari i Fratelli che abbiano
un’anzianità nel Grado di Maestro di almeno un anno. Il Segretario deve aver
maturato la stessa anzianità. Sono Dignitari di Loggia: il Primo Sorvegliante;
il Secondo Sorvegliante, l’Oratore; il Tesoriere ed il Segretario. Gli Ufficiali
di Loggia sono quelli legittimati dalle tradizioni e, come il Segretario, sono
nominati dal Maestro Venerabile. Il Regolamento dell’Ordine determina le
funzioni dei Dignitari e degli Ufficiali di Loggia, specificandone i compiti
egli attributi (Art. 21 del Regolamento dell’Ordine). Sono eleggibili alle
cariche di Loggia i Fratelli Maestri in possesso dei requisiti previsti dalla
Costituzione, iscritti nel piè di lista ed in regola con il tesoro (Art. 30 del
Regolamento dell’Ordine).
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