DEFINIZIONE:
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Può essere eletto Gran Maestro il Fratello che
abbia non meno di sette anni di anzianità nel Grado di Maestro, e che abbia
rivestito la carica di Maestro Venerabile per almeno un anno. Il G.M. viene
eletto a suffragio universale da tutti i Fratelli Maestri della Comunione
riuniti nelle rispettive Logge. La Gran Loggia procede ad elezione di
ballottaggio fra i due candidati che abbiano riportato il meggior numero di
voti, ove nessuno abbia conseguito il cinquanta per cento più uno dei voti. Il
G.M. dura in carica cinque anni, e non è rieleggibile nel quinquennio
successivo. Il Regolamento dell'Ordine determina le modalità della candidatura e
dell'elezione (Art. 30 della Costituzione dell'Ordine).
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