DEFINIZIONE:
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Termine latino dal significato di «si eseguisca», impiegato fin dal
XV secolo per indicare l’autorizzazione concessa dal governo italiano agli Atti
ecclesiastici emessi dalla Santa Sede, considerata Stato estero, che potevano
avere funzioni civili, quali il conferimento di benefici o le scomuniche. In
Italia l’E. venne limitato dalla legge delle Guarentigie del 1871, ed abolito
l’11 febbraio 1929 con i Patti Lateranensi. E. erano anche detti l’atto che
autorizzava il console di uno Stato straniero ad esercitare le proprie funzioni,
ed il permesso concesso ad un vescovo di esercitare il suo sacro mandato (v.
anche Placet).
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