DEFINIZIONE:
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Nome caratteristico di particolari organismi collegiali, soprattutto
della pubblica amministrazione. Si chiama G. comunale l’organo collegiale che
esercita le funzioni esecutive nel comune, analogamente si parla di G.
provinciale per le province e di G. regionale per le regioni. Assume anche il
nome di G. un organo particolare della giustizia amministrativa, la G.
provinciale Amministrativa (G.P.A.), costituita a livello provinciale fin dal
1888, con funzioni di controllo e consultive nei confronti degli enti autarchici
compresi nella sua giurisdizione. Y (Massoneria) L’Istituzione massonica del
Grande Oriente d’Italia è centralmente governata dal Gran Maestro coadiuvato da
una G. (v.); anche a livello regionale il controllo amministrativo è affidato al
Presidente del Collegio Circoscrizionale, che si avvale della collaborazione
della G. del Collegio stesso.
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