DEFINIZIONE:
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Termine che definisce un atto solenne, con il quale di norma si
invoca una divinità come testimone della verità di un’asserzione, o come garante
dell’adempimento di una promessa (G. promissorio). Il G. è comune a quasi tutte
le popolazioni, primitive od evolute, e può essere espresso sia da solo sia in
unione con il nome di una particolare divinità. Di norma assume la forma di
automaledizione (talvolta estesa all famiglia, alla tribù ed alla comunità):
speciali gesti e contatti con oggetti sacri o magici fanno spesso parte
integrante del rituale del G. I popoli di religione politeista possiedono spesso
una divinità particolare (Signore del G.) che viene chiamata il causa per il G.;
spesso si tratta di dei solari o celesti (che vedono tutto), come Shasmash
presso i Babilonesi. Gli Hittiti facevano grande uso del G.: il re di Hatti si
legava con il G. a vassalli, alleati e confederati; il G. stesso veniva
personificato, e si sarebbe vendicato di chi avesse infranto le promesse. Gli
antichi Greci giuravano per Zeuz Orcioz (’orcoz = G.); i Romani giuravano per
Iuppiter Feretrius; tuttavia le Vestali ed il Flamine Diale non potevano
giurare. Già gli Esseni evitavano il G.; il Vangelo non lo esclude, ma tende a
limitarne l’uso (Matteo 5, 34-37)., mentre nell’Antico Testamento esso è assai
frequente, tanto che giura Dio stesso. Nel nostro ordinamento del diritto
vigente, il G. più importante è di tipo decisorio (mezzo di prova per il quale
in giudizio si dà per accertatala verità di un fatto di cui una parte faccia
asserzione con il G.), che viene prestato nella causa civile da una parte su
richiesta dell’altra, al fine di accertare la verità di un fatto. Di natura
simile è il G. suppletorio, deferito dal giudice per integrare una prova
claudicante, ed il G. estimatorio, anch’esso deferito dal giudice per acquisire
la prova del valore di una cosa. Di natura analoga è il G. prestato dal
testimone o dal perito, con il quale i soggetti in questione preventivamente
garantiscono con il G. la veridicità delle circostanze che andranno ad affermare
nel corso del processo. La materia è regolata dagli artt. 2736-2739 del C.C. per
quanto riguarda il processo civile. Un tipo di G. promissorio sopravvissuto nel
nostro ordinamento è quello prestato da soggetti all’atto di assumere funzioni
di pubblico interesse (quelle della milizia nelle forze armate, di capo dello
Stato, di ministro, ecc.), con il quale il promittente intende fornire solenne
garanzia di adempiere le importanti funzioni cui verrà preposto nel pieno
rispetto degli obblighi che la legge pone a suo carico. La nostra cultura
evidenzia scetticismo sulla efficacia di sanzioni metagiuridiche, cosicché il
nostro ordinamento prevede sanzioni specifiche di diritto positivo di
particolare gravità per chi giuri il falso (art. 271 del C.P.) o renda false
testimonianze o false perizie (artt. 372 e 373 del C.P.). Norme particolari
prevedono inoltre gravi sanzioni a carico di chi violi i G. promissori, qualora
si tratti di G. richiesti e previsti dalla legge come condizione per
l’assunzione delle succitate funzioni di pubblico interesse. Y (Massoneria) Nel
corso delle persecuzioni subite dai Massoni italiani da parte delle forze
politiche, della magistratura e dei mezzi d’informazione, sulla scia delle
indagini sulla Loggia "P2" (v.), il Grande Oriente d’Italia è stato praticamente
costretto fin dal 1982 ad eliminare dai suoi rituali (dei tre Gradi,
dell’insediamento dei Dignitari di Loggia, ecc.) ogni formula di G.,
sostituendola con quella della Promessa Solenne. Infatti molti dipendenti
pubblici erano stati accusati di subordinare la fedeltà allo Stato ed alle sue
Leggi a quella "occulta" Massonica, proprio in virtù del duplice G. prestato (v.
anche Ippocrate).
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