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SEZIONE: « DIZIONARIO ESOTERICO »

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DIZIONARIO ESOTERICO SCHEDA N. «00928»

TERMINE: GIURAMENTO
DEFINIZIONE:

Termine che definisce un atto solenne, con il quale di norma si invoca una divinità come testimone della verità di un’asserzione, o come garante dell’adempimento di una promessa (G. promissorio). Il G. è comune a quasi tutte le popolazioni, primitive od evolute, e può essere espresso sia da solo sia in unione con il nome di una particolare divinità. Di norma assume la forma di automaledizione (talvolta estesa all famiglia, alla tribù ed alla comunità): speciali gesti e contatti con oggetti sacri o magici fanno spesso parte integrante del rituale del G. I popoli di religione politeista possiedono spesso una divinità particolare (Signore del G.) che viene chiamata il causa per il G.; spesso si tratta di dei solari o celesti (che vedono tutto), come Shasmash presso i Babilonesi. Gli Hittiti facevano grande uso del G.: il re di Hatti si legava con il G. a vassalli, alleati e confederati; il G. stesso veniva personificato, e si sarebbe vendicato di chi avesse infranto le promesse. Gli antichi Greci giuravano per Zeuz Orcioz (’orcoz = G.); i Romani giuravano per Iuppiter Feretrius; tuttavia le Vestali ed il Flamine Diale non potevano giurare. Già gli Esseni evitavano il G.; il Vangelo non lo esclude, ma tende a limitarne l’uso (Matteo 5, 34-37)., mentre nell’Antico Testamento esso è assai frequente, tanto che giura Dio stesso. Nel nostro ordinamento del diritto vigente, il G. più importante è di tipo decisorio (mezzo di prova per il quale in giudizio si dà per accertatala verità di un fatto di cui una parte faccia asserzione con il G.), che viene prestato nella causa civile da una parte su richiesta dell’altra, al fine di accertare la verità di un fatto. Di natura simile è il G. suppletorio, deferito dal giudice per integrare una prova claudicante, ed il G. estimatorio, anch’esso deferito dal giudice per acquisire la prova del valore di una cosa. Di natura analoga è il G. prestato dal testimone o dal perito, con il quale i soggetti in questione preventivamente garantiscono con il G. la veridicità delle circostanze che andranno ad affermare nel corso del processo. La materia è regolata dagli artt. 2736-2739 del C.C. per quanto riguarda il processo civile. Un tipo di G. promissorio sopravvissuto nel nostro ordinamento è quello prestato da soggetti all’atto di assumere funzioni di pubblico interesse (quelle della milizia nelle forze armate, di capo dello Stato, di ministro, ecc.), con il quale il promittente intende fornire solenne garanzia di adempiere le importanti funzioni cui verrà preposto nel pieno rispetto degli obblighi che la legge pone a suo carico. La nostra cultura evidenzia scetticismo sulla efficacia di sanzioni metagiuridiche, cosicché il nostro ordinamento prevede sanzioni specifiche di diritto positivo di particolare gravità per chi giuri il falso (art. 271 del C.P.) o renda false testimonianze o false perizie (artt. 372 e 373 del C.P.). Norme particolari prevedono inoltre gravi sanzioni a carico di chi violi i G. promissori, qualora si tratti di G. richiesti e previsti dalla legge come condizione per l’assunzione delle succitate funzioni di pubblico interesse. Y (Massoneria) Nel corso delle persecuzioni subite dai Massoni italiani da parte delle forze politiche, della magistratura e dei mezzi d’informazione, sulla scia delle indagini sulla Loggia "P2" (v.), il Grande Oriente d’Italia è stato praticamente costretto fin dal 1982 ad eliminare dai suoi rituali (dei tre Gradi, dell’insediamento dei Dignitari di Loggia, ecc.) ogni formula di G., sostituendola con quella della Promessa Solenne. Infatti molti dipendenti pubblici erano stati accusati di subordinare la fedeltà allo Stato ed alle sue Leggi a quella "occulta" Massonica, proprio in virtù del duplice G. prestato (v. anche Ippocrate).

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