DEFINIZIONE:
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Nel senso di favore o benevolenza, il termine ha assunto significati
specifici sia nella teologia che nel diritto. In teologia si intende
originariamente il "nuovo ordine provvidenziale", la nuova economia della salute
e della salvezza come dono divino; in senso più specifico è l’ordine instaurato
dal Cristo, grazie al quale l’uomo è giusto, o l’impulso divino perché l’uomo
operi in ordine alla salvezza soprannaturale. Tanto nel primo senso (G.
santificante) quanto nel secondo (G. attuale) si tratta di un elemento di cui
l’uomo interiormente dispone grazie a Cristo, di cui però avverte solo gli
effetti. Intorno al concetto di G. si svolge un complesso dibattito che occupa
l’intera storia della teologia cristiana. Il processo di fondo è quello della
necessità dell’intervento divino per la salvezza umana, che comporta la
definizione della natura del peccato originale, e dei concetti di libertà e
predestinazione. Dopo la controversia pelagiana, la questione della
predestinazione è presente in Wyclif ed Hus, e diventa poi uno dei centri
tematici della Riforma: Lutero e Calvino tendono in proposito a limitare al
massimo l’ambito della libera iniziativa dell’essere umano. Il concetto di G.
viene anche usato nell’estetica, soprattutto nella poetica classica. In diritto
viene definita G. l’eliminazione parziale o totale della pena, accordata dal
Capo dello Stato. Secondo l’art. 87 della Costituzione, il Presidente della
Repubblica può concedere e commutare pene. Con la stessa formula l’art. 9 dello
Statuto Albertino (1848) attribuiva al sovrano il potere di clemenza in senso
ampio: amnistia, indulto e G. individuale. Attualmente, in base all’art. 79
della Costituzione, il Presidente della Repubblica ha la sola facoltà della G.
individuale, mentre l’adozione dell’indulto e dell’amnistia è competenza
esclusiva del Parlamento. Y (Massoneria) Il Gran Maestro del Grande Oriente
d’Italia, su istanza dei Fratelli condannati con sentenza definitiva dalla
Giustizia massonica (v.), può: a) concedere la G., limitatamente ai casi di
condanna alla censura semplice ed alla censura solenne; b) promuovere il
giudizio di revisione del processo davanti alla Corte Centrale (Art. 32. lett.
o, della Co.). La domanda di G. è diretta al Gran Maestro ed è presentata al
Collegio Circoscrizionale dei maestri venerabili, cui il condannato apparteneva
all’epoca della pronuncia della sentenza di primo grado, unitamente alla copia
autentica della sentenza di condanna. Il Collegio Circoscrizionale trasmette la
domanda al gran Maestro, corredata del proprio parere e di quello del Maestro
Venerabile della Loggia di appartenenza del Fratello istante anche all’epoca dei
fatti (Art. 210 del Regolamento del Grande Oriente d’Italia). Il Gran Maestro,
nel concedere la G. nei casi previsti dall’art. 32, o, della Costituzione,
stabilirà con relativo decreto le condizioni e le modalità per il godimento
della G. stessa (Art. 211 del Reg. dell’Ordine).
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