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SEZIONE: « DIZIONARIO ESOTERICO »

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DIZIONARIO ESOTERICO SCHEDA N. «00973»

TERMINE: GRAZIA
DEFINIZIONE:

Nel senso di favore o benevolenza, il termine ha assunto significati specifici sia nella teologia che nel diritto. In teologia si intende originariamente il "nuovo ordine provvidenziale", la nuova economia della salute e della salvezza come dono divino; in senso più specifico è l’ordine instaurato dal Cristo, grazie al quale l’uomo è giusto, o l’impulso divino perché l’uomo operi in ordine alla salvezza soprannaturale. Tanto nel primo senso (G. santificante) quanto nel secondo (G. attuale) si tratta di un elemento di cui l’uomo interiormente dispone grazie a Cristo, di cui però avverte solo gli effetti. Intorno al concetto di G. si svolge un complesso dibattito che occupa l’intera storia della teologia cristiana. Il processo di fondo è quello della necessità dell’intervento divino per la salvezza umana, che comporta la definizione della natura del peccato originale, e dei concetti di libertà e predestinazione. Dopo la controversia pelagiana, la questione della predestinazione è presente in Wyclif ed Hus, e diventa poi uno dei centri tematici della Riforma: Lutero e Calvino tendono in proposito a limitare al massimo l’ambito della libera iniziativa dell’essere umano. Il concetto di G. viene anche usato nell’estetica, soprattutto nella poetica classica. In diritto viene definita G. l’eliminazione parziale o totale della pena, accordata dal Capo dello Stato. Secondo l’art. 87 della Costituzione, il Presidente della Repubblica può concedere e commutare pene. Con la stessa formula l’art. 9 dello Statuto Albertino (1848) attribuiva al sovrano il potere di clemenza in senso ampio: amnistia, indulto e G. individuale. Attualmente, in base all’art. 79 della Costituzione, il Presidente della Repubblica ha la sola facoltà della G. individuale, mentre l’adozione dell’indulto e dell’amnistia è competenza esclusiva del Parlamento. Y (Massoneria) Il Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia, su istanza dei Fratelli condannati con sentenza definitiva dalla Giustizia massonica (v.), può: a) concedere la G., limitatamente ai casi di condanna alla censura semplice ed alla censura solenne; b) promuovere il giudizio di revisione del processo davanti alla Corte Centrale (Art. 32. lett. o, della Co.). La domanda di G. è diretta al Gran Maestro ed è presentata al Collegio Circoscrizionale dei maestri venerabili, cui il condannato apparteneva all’epoca della pronuncia della sentenza di primo grado, unitamente alla copia autentica della sentenza di condanna. Il Collegio Circoscrizionale trasmette la domanda al gran Maestro, corredata del proprio parere e di quello del Maestro Venerabile della Loggia di appartenenza del Fratello istante anche all’epoca dei fatti (Art. 210 del Regolamento del Grande Oriente d’Italia). Il Gran Maestro, nel concedere la G. nei casi previsti dall’art. 32, o, della Costituzione, stabilirà con relativo decreto le condizioni e le modalità per il godimento della G. stessa (Art. 211 del Reg. dell’Ordine).

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