DEFINIZIONE:
|
Secondo la dottrina cattolica significa remissione totale (plenaria)
o parziale delle pene temporali legate ai peccati commessi, concessa
dall'autorità religiosa al di fuori del sacramento della penitenza. La
concessione dell'I. è lucrabile con il compimento di prescritte opere di carità
e di religione, ed avviene a beneficio dei peccatori vivi o defunti attraverso
la grazia della dottrina della Comunione dei santi e del cosiddetto "Tesoro
della Chiesa", rappresentato dai meriti acquisiti da Gesù Cristo, dalla Madonna
e dai Santi. L'I. è storicamente frutto dello sviluppo della disciplina
penitenziale cattolica. All'iniziale abbreviamento della pena ottenuto in grazia
delle suppliche dei martiri, a partire dal VII secolo seguì la concessione,
diffusa dapprima dalla chiesa celtica, di commutare la pena canonica in opere di
carità (elemosine e pellegrinaggi). Le remissioni generali compaiono solo
nell'XI secolo. La prima I. plenaria risale infatti al 1095, per concessione del
papa Urbano II, decretata in occasione della prima crociata (v.). Al 1300 risale
invece la prima I. giubilare, concessa da Bonifacio VIII a quanti visitassero in
quell'anno le basiliche romane. Successivamente nasce la concessione di I. in
cambio di donazioni o di offerte in denaro, che condusse a gravissimi abusi. É
famosa la predicazione del domenicano Tetzel (1516) a favore dell'I. concessa da
Leone X per la raccolta di fondi per la costruzione della cattedrale di San
Pietro, da cui presero avvio la Riforma e conseguentemente il Concilio di
Trento, che pur condannando le tesi di Martin Lutero e rivendicando alla Chiesa
il potere di concedere I., ne proibì il ricattatorio sfruttamento fiscale. Nel
1669 Clemente IX istituì una Congregazione cui spettava il compito di
regolamentare le I., compito che nel 1908 passò al sant'Ufficio, e nel 1918 alla
Penitenzieria.
|