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SEZIONE: « DIZIONARIO ESOTERICO »

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DIZIONARIO ESOTERICO SCHEDA N. «01050»

TERMINE: INTERDETTO
DEFINIZIONE:

Nel diritto romano il termine identifica un particolare tipo di provvedimento di carattere giudiziario, pronunciato da magistrato cum imperio, nel contesto di un processo particolare, destinato ad accettare una situazione di fatto ed a provocare l’ordine di lasciarla immutata. In questo si differenzia nettamente dal processo promosso con l’actio, che è destinato a vagliare una pretesa di diritto ed eventualmente ordinare quelle modificazioni della situazione di fatto che siano idonee a renderla conforme al diritto. Nei diritto romano l’area degli interdicta era piuttosto vasta, mentre nel diritto italiano vigente procedimenti derivati dal modello dell’interdictum occupano uno spazio alquanto ridotto, essendone gli esempi più perspicui le cosiddette azioni possessorie. Il diritto romano conosceva una distinzione generale fra interdicta prohibitoria (che proibiscono una certa condotta), interdicta restitutoria (che ordinano di restaurare una situazione di fatto preesistente) ed interdicta exhibitoria (che ordinano di presentare davanti al giudice una persona, una cosa, documenti, ecc.). Una categoria particolare di interdicta era quella degli interdicta adipiscendae, retinendae, recuperandae possesionis, da cui hanno origine le nostre azioni possessorie sopra menzionate. Secondo il diritto canonico, L’I. è una pena ecclesiastica da cui deriva l’incapacità di godere di determinati beni spirituali. Tale forma di censura canonica, che secondo la sua estensione si distingue in generale (inflitta solo dalla santa Sede) e particolare, può colpire sia un luogo nel quale sua fatto divieto di esercitare gli uffici divini (I. locale), sia singoli fedeli, cui venga proibito di amministrare o ricevere sacramenti, di ricevere la sepoltura ecclesiastica, ecc. (I. personale). L’I., a differenza della scomunica (v.), non impone l’allontanamento dalla Chiesa di chi ne è colpito. Famosi nella storia sono gli I. emessi contro vari Stati, come Francia (1200), Inghilterra (1209) e Repubblica Veneta (1606).

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