DEFINIZIONE:
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Secondo il diritto romano, il termine indica la condizione dell’ex
schiavo liberato dal suo padrone. La liberazione poteva avvenire in diverse
forme, solenni (iustae) o di fatto (legitimae). Il L. diventava a tutti gli
effetti cittadino romano, e veniva iscritto ad una delle tribù urbane, restando
escluso però dalla magistratura e, in età repubblicana, dall’esercito. Nei
confronti dell’ex padrone entrava in rapporto di clientela, ne assumeva il nomen
ed il praenomen, conservando il proprio nome di schiavo come cognonem, mai
sottraendosi interamente alla sua giurisdizione. Le grandi famiglie romane si
servivano spesso di L., impiegati come amministratori, segretari ed intendenti.
Gli imperatori della dinastia giulio-claudia normalmente utilizzarono i propri
L. anche per l’amministrazione della cosa pubblica.
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