DEFINIZIONE:
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Secondo la dottrina cattolica, stato di espiazione e di pena
temporanea in cui le anime dei giusti (deceduti in stato di grazia) pagano il
loro debito di pene (privazione della vista di Dio ed altre pene fisiche e
morali) per i loro peccati veniali, non ancora espiati, e per altri debiti
temporali, prima di essere ammessi al premio della felicità eterna (V.
Paradiso). Le anime vengono assegnate al P. subito dopo il giudizio particolare,
fino a completa espiazione. La dottrina del P. (confermata nei concili di Lione,
1274, di Firenze, 1439-43, e di Trento, 1545-63) si appoggia, oltre che sulla
tradizione cristiana (la Passio Perpetuae et Felicitatis, fine II secolo d.C.;
Origene, ed altri ancora), ad alcuni passi scritturali, in particolare dove si
accenna a sacrifici espiatori per i defunti (II Maccabei 12, 39-46), espiazione
come "attraverso il fuoco" (I Corinzi 3, 10-17) ed a colpe remissibili post
mortem (Matteo 12, 1). La dottrina del P. è respinta, fra l’altro, dai Valdesi
(v.) e dagli Hussiti (v.), oltre che dai Protestanti e dagli ortodossi in
generale. Anche le moderne dottrine esoteriche sostengono l’assurdità del P.,
ribadendo invece la totale assenza del giudizio divino al termine dell’esistenza
fisica, asserendo che lo spirito si trasferisce semplicemente in una dimensione
più sottile (il mondo astrale, il Bardo tibetano), ove ha la possibilità di
esaminare in dettaglio la vita appena vissuta, ricavandone una visione d’insieme
del proprio processo evolutivo (v. Uomo e Morte).
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