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SEZIONE: « DIZIONARIO ESOTERICO »

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DIZIONARIO ESOTERICO SCHEDA N. «01845»

TERMINE: SACRILEGIO
DEFINIZIONE:

Profanazione di un atto di culto, di oggetti o di persone investite di carattere sacro. Costituisce il più grave dei peccati, in quanto contaminazione del sacro (v.). Presso i popoli primitivi, S. era la violazione di un divieto sacro (v. tabù): come l’offesa fatta al totem (v.) del gruppo. In quanto offesa al sacro, il significato di S. è legato all’ambiguità della nozione del sacro: p. es. presso i Lapponi è insieme azione gloriosa e colpa da espiare, per cui il cacciatore viene recluso in un ambiente dove si purifica camminando in cerchio intorno ad un fuoco, prima d’essere riammesso nella comunità. Anche più tardi, nella gnosi e nella mistica ebraica, si riscontrano forme di antinomismo, per cui la violazione della Legge sacra è anche la via di elezione verso la più alta e perfetta forma di santità (seguaci di Carpocrate; Sabbatai Zewi, v. Sabbatianismo); il S. si qualifica così come violazione della legge, ma anche come assunzione in sé dell’elemento sacro. Tale ambiguità è presente anche nel mito di Edipo che, dopo il parricidio e l’incesto sacrileghi, entra nel territorio di Atene in posizione di proscritto, ma anche come fonte di benefici. Successivamente il S. assume significato prevalentemente negativo. Tipici sacrilegi sono il furto di oggetti sacri, l’ingresso il luoghi proibiti (moschee per l’Islam, il Sancta Sanctorum del tempio per gli Ebrei), la presenza di profani alle cerimonie riservate agli adepti (culti misterici), l’uso cultuale di elementi impuri, la mancata osservanza dei rituali, la violazione di tombe e del diritto di asilo. Presso gli antichi Greci e Romani, in relazione al carattere statale della religione, il S. era punito con la morte o con l’esilio. Nell’Antico Testamento si comminava la pena di morte ai violatori del sabato ebraico (v.). Il diritto canonico cattolico distingue tre tipi di S.: reale, che consiste nella profanazione di cose sacre; personale, che consiste nella profanazione e nel trattamento indegno di persone sacre; locale, consistente nella profanazione di luoghi sacri (chiese, cimiteri, ecc.). Il Corpus Iuris Canonici stabilisce pene gravissime contro chi commette S. Nel campo del diritto, in quello romano il termine sacrilegium indicava il furto di cosa sacra. Mentre nell’età più antica era considerato delitto contro la divinità, assunse gradatamente il carattere di reato contro un interesse della comunità e, nel diritto imperiale, fu concepito come furto qualificato. Solo nel tardo impero assunse il significato attuale.

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