DEFINIZIONE:
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Traffico di beni spirituali usati come valori di scambio con beni
materiali, o qualsiasi altro atto per cui entità temporali vengono date o
ricevute come equivalenti di entità spirituali (sacramenti, consacrazioni,
indulgenze, giurisdizioni ecclesiastiche, ecc.). Il termine S. deriva da Simone
Mago (v.), che (Atti degli Apostoli 8, 9-24) propose agli apostoli una
compravendita di grazie spirituali. Storicamente il fenomeno della S. si affermò
nella Chiesa occidentale come conseguenza del potere temporale (v.) della
Chiesa, e dell’attività mondana della sua gerarchia. Nell’XI secolo, anche per
l’interesse dell’imperatore Enrico III al rinnovamento ed alla liberazione della
Chiesa dai legami materiali, si ebbe un gran movimento di riforma che fu
all’origine della nascita di diversi ordini monastici, ricollegatisi
all’esperienza benedettina, e di un impegno concreto da parte delle più alte
gerarchie ecclesiastiche ad estirpare i mali della Chiesa, fra cui la S. Tale
impegno culminò nell’opera riformatrice di Gregorio VII, che nel 1074 condannò
la S., ordinando la deposizione di chiunque fosse giunto ad un ufficio
ecclesiastico attraverso traffici simoniaci. Il fenomeno della S. si ripresentò
comunque nella storia della Chiesa in relazione al fiscalismo della curia
pontificia e poi alla pratica del nepotismo (v.). nel vigente ordinamento
canonico, la S., che si distingue in S. di diritto divino e S. di diritto
ecclesiastico, è condannata dalla Chiesa come delitto, in quanto vi si
individuano i caratteri del vilipendio, della profanazione e dell’ingiuria verso
i beni spirituali. Secondo le disposizioni del Codex iuris canonici (artt.
727-729), le nomine e convenzioni simoniache sono nulle.
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