DEFINIZIONE:
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Termine derivato dal latino ab iuro, nego con giuramento. Ritrattazione
dell’errore in materia di fede. Essenzialmente indica la rinuncia solenne e
perpetua ad una fede professata o ad una Chiesa di cui si faceva parte. Il
diritto canonico impone l’atto di A. ai colpevoli in foro externo, ovvero in
forma pubblica, di apostasia (v.), o eresia (v.) o scisma (v.), che chiedano la
riammissione alla comunione dei fedeli (v. Scomunica) ed ai sacramenti. Il rito
si svolge secondo il Pontificale Romanum. Se invece la colpa fu in foro interno,
è sufficiente il pentimento e la confessione. L’A. può essere ricevuta soltanto
dall’ordinario del luogo o da un suo delegato caso per caso, in presenza di due
testimoni. Tra le A. più famose quelle del re di Francia Enrico IV, che nel 1593
abiurò il Calvinismo (v.), e della regina Cristina di Svezia, la quale nel 1654
passò dal protestantesimo al cattolicesimo.
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