DEFINIZIONE:
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(G.O.I.) Le Logge che siano morose da oltre dodici
mesi nel pagamento delle capitazioni o di ogni altra contribuzione deliberata
legittimamente dagli Organi competenti, o che, quantunque convocate ai sensi
dell'art. 51 lettera g), non svolgano lavori rituali o non provvedano nel
periodo fissato al rinnovamento delle cariche, sono cancellate dall'elenco delle
Logge del Grande Oriente d'Italia. Il Regolamento dell'Ordine fissa le procedure
per l'adozione del provvedimento o per il reclamo (Art. 23 della Costituzione
dell'Ordine).
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