DEFINIZIONE:
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Il territorio italiano e ripartito in Circoscrizioni
massoniche, e queste sono a loro volta ripartite in Orienti ove hanno sede le
Logge (Art. 47 Co.) I C.C. sono organi amministrativi di collegamento e di
coordinamento delle Logge della Circoscrizione (Art. 48 Co.). Il C.C. è
composto: · dai Maestri Venerabili insediati nelle Logge della circoscrizione; ·
dall’ex Maestro Venerabile di ogni Loggia della circoscrizione; · dai Membri di
diritto. Hanno diritto di voto solo i Rappresentanti delle Logge della
Circoscrizione che siano in regola con il versamento delle capitazioni e di
qualsiasi altra contribuzione comunque dovuta. Tutti gli altri componenti hanno
voto consultivo (Art. 49 Co.). Il C.C. si riunisce in tornata ordinaria almeno
una volta al mese. Il C.C. è validamente costituito quando siano presenti la
metà più uno dei rappresentanti delle Logge aventi diritto di voto. Le
deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti (Art. 59 Co.). Il C.C. :
· a) delibera le norme del proprio finanziamento da sottoporre all’approvazione
della giunta del G.O.I.; · b) esamina e dà parere motivato consultivo su tutte
le domande di fondazione di nuove Logge o Triangoli; · c) può proporre alla
giunta del G.O.I. convegni e manifestazioni massoniche; · d) collega ed agevola
l’attività delle Logge della Circoscrizione, promuovendo eventualmente la
fondazione di nuove Logge; · e) coordina, d’intesa con la Giunta del G.O.I., le
iniziative e le manifestazioni massoniche collettive delle circoscrizioni; · f)
conforta e sorregge l’opera dei maestri venerabili; · g) deve chiedere al Gran
Maestro, sentito l’Ispettore di Loggia, la convocazione di Logge inattive o che
non abbiano provveduto all’elezione delle cariche; · h) elegge: i Giudici del
tribunale circoscrizionale; un Giudice della Corte Centrale; · i) propone al
Consiglio dell’Ordine una terna di candidati per l’elezione dei membri di ogni
Commissione permanente; · l) dà notizia alle Logge della Circoscrizione di tutte
le variazioni anagrafiche ed amministrative verificatesi nelle Logge stesse; ·
m) determina, su proposta del presidente del C.C., l’ammontare delle quote
dovute alla circoscrizione per il proprio finanziamento; · n) elegge due
Fratelli Maestri per la formazione della Commissione elettorale Nazionale; · o)
nomina gli scrutatori dei processi verbali redatti dalle Logge per l’elezione
degli Ispettori di Loggia, e procede allo scrutinio; · p) elegge il revisore dei
conti della Circoscrizione (Art. 51 Co.). Il C.C. elegge fra i Fratelli che
rivestano la carica di Maestro Venerabile di una Loggia della Circoscrizione o
che tale dignità abbiano rivestito per almeno un anno e che siano iscritti nel
piè di lista di una Loggia della Circoscrizione: · il Presidente; · il Vice
Presidente; · l’Oratore. I membri eletti durano in carica tre anni, e non sono
rieleggibili nel triennio successivo nella stessa carica. Il Presidente nomina
il Segretario ed il Tesoriere, scegliendoli fra i Maestri della Circoscrizione
(Art. 52 Co.). I Presidenti dei C.C. e gli Ispettori Primi eletti di ogni
Circoscrizione riferiscono al Gran Maestro in seduta plenaria delle attività
svolte, ed esaminano collegialmente le comunicazioni del Gran Maestro e le
eventuali proposte. I Presidenti dei C.C. e gli Ispettori Primi eletti
riferiscono degli argomenti trattati rispettivamente nella riunione successiva
del Collegio e nella riunione successiva degli Ispettori di Loggia (Art. 53
Co.). Y (Regolamento dell’Ordine): Il C.C. ha sede nella Casa Massonica del
capoluogo (Art. 140 Reg.); Viene convocato in tornata ordinaria dal Presidente
venti giorni prima della data fissata per la seduta. L’avviso di convocazione,
con l’indicazione dell’Ordine del giorno, predisposto dal presidente del
Collegio di concerto con il Vice Presidente e con l’Oratore, deve essere
trasmesso ai Maestri Venerabili delle Logge operanti nella Circoscrizione,
all’ex Maestro Venerabile delle stesse ed ai Membri di diritto, almeno dieci
giorni prima della data fissata per la riunione. Le convocazioni del C.C. in
tornata straordinaria sono effettuate con delibera del presidente quando lo
ritenga opportuno o quando ne abbiano fatto richiesta motivata almeno un terzo
dei Maestri Venerabili delle logge operanti nella Circoscrizione; nei casi
d’urgenza, l’avviso di convocazione può essere trasmesso dieci giorni prima
della data fissata per la riunione; l’Ordine del giorno viene inserito
nell’avviso di convocazione (Art. 141 Reg.). Sono membri di diritto del C.C.:
gli ex Presidenti del Collegio, i Giudici del Tribunale della Circoscrizione, i
Garanti d’Amicizia iscritti nei piè di lista di una Loggia della circoscrizione,
i Consiglieri dell’Ordine eletti nella Circoscrizione e gli Ispettori di Loggia.
Possono partecipare alle sedute del C.C.: il Gran Maestro, i Membri della Giunta
del G.O.I. i Grandi Maestri Onorari se iscritti nel piè di lista di una Loggia
della Circoscrizione, ed i Giudici della Corte Centrale. Possono essere invitati
quei Fratelli la cui partecipazione sia ritenuta utile in considerazione degli
argomenti da trattare (Art. 142 Reg.). Effettuato l’appello dei Rappresentanti
delle Logge della Circoscrizione nell’ordine numerico distintivo, il Presidente
del C.C. accerta il numero legale e nomina cinque o più scrutatori; apre quindi
la discussione sugli argomenti posti all’Ordine del giorno (Art. 143 Reg.). I
partecipanti al C.C. non possono chiedere la parola più di una volta sullo
stesso argomento, ma hanno diritto di replica per fatto personale. Gli
interventi debbono avere la durata massima di cinque minuti. Nessuno dei
partecipanti al C.C. può abbandonare la seduta senza l’autorizzazione del
Presidente (Art. 144 Reg.). Le deliberazioni sono prese per alzata di mano con
prova e controprova, oppure per appello nominale se richiesto da almeno un
quinto dei presenti aventi diritto di voto (Art. 145 Reg.). Ogni tre anni il
C.C. è convocato per l’elezione delle cariche previste dall’Art. 52 della
Costituzione. La votazione viene effettuata mediante scheda segreta sulla quale
i Maestri Venerabili delle Logge aventi diritto di voto indicano un solo nome
per ciascuna carica. Effettuato lo scrutinio, il Presidente in carica verifica
le condizioni indicate nell’Art. 52 della Costituzione, e proclama gli eletti.
Del risultato delle votazioni viene data immediata comunicazione al gran
Maestro, alla Gran segreteria ed alle Logge della Circoscrizione (Art. 146
Reg.). Tutte le votazioni sulle nomine previste dall’Art. 52 della
Costituzione sono effettuate con schede segrete. Sono nulle le schede contenenti
un numero di suffragi superiore a quello previsto per ciascuna elezione.
Risultano eletti i Fratelli Maestri in possesso dei requisiti richiesti per
ciascuna carica; a parità di voti prevalgano i più anziani nel Grado di Maestro
(Art. 147 Reg.). I verbali delle votazioni, redatti in duplice copia, debbono
essere firmati dal Presidente del C.C., dall’Oratore e dal Segretario. Un
esemplare deve essere immediatamente trasmesso alla Gran Segreteria (Art. 148
Reg.). Il C.C. fissa le misure dei rimborsi, che il Tesoriere della
Circoscrizione effettua a presentazione dei documenti giustificativi di spesa
(Art. 149 Reg.).
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