DEFINIZIONE:
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(G.O.I.) La Loggia, una volta costituita, è
sottoposta alla Giustizia massonica, e vi resta soggetta anche se sospesa.
Costituisce colpa massonica l'inosservanza dei Principi della Massoneria e delle
norme della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine. Integrano gli estremi
della colpa massonica, le azioni previste dall'art. 15 della Costituzione
compiute dalla Loggia. La colpevolezza accertata nei confronti della Loggia si
estende ai fratelli che abbiano partecipato al fatto, e che non abbiano
manifestato a verbale il proprio dissenso (Art. 24 della Costituzione
dell'Ordine).
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