DEFINIZIONE:
|
Le C. sono organi consultivi e di studio. Esse riferiscono alla
Giunta del G.O.I. I Componenti sono eletti dal Consiglio dell’Ordine fra i
Fratelli Maestri della Comunione. Le C. sono permanenti o temporanee. Il
Regolamento dell’Ordine (Artt. 161-168 Re.) determina le modalità di elezione e
di insediamento dei componenti delle C. (Art. 58 Co.). Le C. sono composte da
non più di nove Maestri eletti fra Fratelli esperti. Le C. permanenti vengono
rinnovate ogni cinque anni; le temporanee restano in funzione fino al
completamento dell’incarico, e comunque non più di sei mesi (Art. 59 Co.). Il
Regolamento dell’Ordine (Artt. 161-168 Re.) determina le modalità di
funzionamento delle C. (Art. 60 Co.). Sono C. Permanenti. · la C. Costituzione,
che studia l’ordinamento massonico e dà pareri di interpretazione, · la C.
Rituali, che studia i metodi di Lavoro nei tre Gradi; · la C. Pensiero
Massonico, che studia i mezzi di diffusione dei Principi e degli ideali
Massonici; · la C. Solidarietà, che studia le forme di intervento per il
raggiungimento delle finalità massoniche; · la C. Esteri, che studia i
presupposti di riconoscimento delle comunioni Estere (Art. 61 Co.).
|