DEFINIZIONE:
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Il Gran Maestro: a) promulga e fa eseguire le
delibere della Gran Loggia e della Giunta del Grande Oriente d'Italia; in caso
di particolare necessità, adotta i provvedimenti urgenti che debbono essere
immediatamente sottoposti alla ratifica della Giunta; b) promulga i Rituali; c)
convoca e presiede la Giunta del Grande Oriente d'Italia e ne coordina l'azione;
assegna ai singoli membri compiti e funzioni particolari; d) convoca e presiede
il Consiglio dell'Ordine; e) nomina i Garanti di Amicizia presso le Comunioni
Massoniche Estere riconosciute dalla Gran Loggia; f) convoca, almeno tre volte
all'anno, i Presidenti dei Collegi Circoscrizionali; g) rilascia le Bolle di
fondazione di nuove Logge, i Brevetti ed i passaporti dei Fratelli; concede i
nulla-osta previsti; convoca le Logge inattive; h) può concedere, su proposta
della Loggia, l'abbreviazione dei termini di permanenza in uno dei primi due
grradi; i) autorizza pubblicazioni ed azioni nel mondo profano, riguardanti la
Comunione Massonica Italiana, l) trasmette ai Solstizi la parola semestrale alle
Logge e, nel Solstizio d'Estate, la parola annuale ai Maestri Venerabili; m) può
sospendere i Fratelli o le Logge nei casi previsti; n) può, su conforme parere
della Giunta del Grande Oriente d'Italia, rendere nota, alle Comunioni Estere ed
anche al mondo profano, l'espulsione dall'Ordine di Fratelli o la demolizione
delle Logge; o) su istanza dei fratelli condannati con sentenza definitiva, può:
1) concedere la grazia, limitatamente ai casi di condanna alla censura semplice
ed alla censura solenne; 2) promuovere il giudizio di revisione del processo
davanti alla Corte Centrale; p) su richiesta della Loggia, può concedere il
nulla-osta per l'insediamento di Dignitari che non abbiano il requisito
prescritto dall'art. 21 della Costituzione (Art. 32 della Costituzione
dell'Ordine).
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