DEFINIZIONE:
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(G.O.I.) La Giunta del Grande Oriente d'Italia: a)
dà esecuzione alle norme della Costituzione e del Regolamento dell'Ordine, ed
alle deliberazioni della Gran Loggia; b) discute e delibera sugli argomenti
attinenti al governo dell'Ordine; c) regola i rapporti con le Comunioni Estere e
ne propone il riconoscimento; d) può stipulare protocolli d'intesa con i Corpi
Massonici Rituali; e) dispone quanto necessario per il buon andamento della
Comunione e per la diffusione del pensiero massonico anche per mezzo di
manifestazioni pubbliche a carattere nazionale; f) esamina annualmente la
relazione morale del Grande Oratore, amministrativa del Gran Segretario e
finanziaria del Gran Tesoriere, da inviare a tutte le Logge della Comunione
prima della Gran Loggia ordinaria; g) cura l'amministrazione della Comunione e
predispone i bilanci del Grande Oriente d'Italia; h) propone alla Gran Loggia
l'ammontare delle capitazioni, delle tasse d'ammissione, riammissione,
affiliazione e passaggi di grado dovute dai Fratelli, e determina, previo parere
del consiglio dell'Ordine, l'ammontare di eventuali contributi straordinari; i)
determina il numero dei Consiglieri dell'Ordine e degli Ispettori di Loggia;
dichiara la decadenza degli Ispettori di Loggia e provvede per la loro
sostituzione; l) tiene il Libro d'Oro dell'Ordine; m) tiene aggiornati i ruoli
anagrafici della Comunione; n) cura il coordinamento dell'attività dei Collegi
Circoscrizionali sul piano nazionale; o) autorizza la formazione di Triangoli e
stabilisce il loro regolamento; p) approva la fondazione di logge, la modifica
del loro titolo distintivo ed il trasferimento della sede; cura i contatti con
le singole Logge; ne ratifica, verificata la legittimità, lo scioglimento e la
fusione; ne dichiara l'estinzione e ne dispone la cancellazione, ricorrendone i
presupposti; q) cura l'osservanza dei rituali e studia, avvalendosi della
Commissione Rituali, le modifiche eventuali; r) verifica la legittimità ed
approva i Regolamenti di tutti gli organismi della Comunione; s) concede l'exeat
ai Fratelli appartenenti a Logge disciolte, estinte e demolite; t) formula
l'ordine del giorno della Gran Loggia; u) esprime i pareri previsti dall'art.
36; v) può istituire Commissioni temporanee per lo studio di problemi che non
siano già di competenza delle Commissioni permanenti; z) delibera, per i
fratelli di età superiore ai 75 anni, la dispensa dagli oneri finanziari (Art.
38 della Costituzione dell'Ordine).
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