DEFINIZIONE:
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Il Grande Oriente d’Italia può scambiare Garanti
d’Amicizia con le C.M.E. legittimamente e regolarmente costituite, che abbiano
giurisdizione e sovranità esclusive e che osservino principi non in contrasto
con quelli propugnati dal G.O.I. (Art. 2 della Costituzione dell’Ordine). Il
G.O.I delibera, su proposta della Giunta, il riconoscimento delle C.M.E. che
abbiano i requisiti cui all’Art. 5, e delibera l’instaurazione di rapporti con i
Corpi Massonici Rituali che si conformino al principio di esclusività
territoriale di ogni denominazione (v. Metodi del G.O.I.)
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