DEFINIZIONE:
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Ogni Libero Muratore ha diritto di chiedere d’essere temporaneamente
dispensato dalla frequentazione dei Lavori. Secondo l’Art. 8 della Costituzione
del Grande Oriente d’Italia può infatti chiedere un periodo di C. Tale diritto è
regolamentato dall’Art. 22 del Regolamento dell’Ordine in questi termini: "Il
Libero Muratore che debba rimanere temporaneamente assente dall’Oriente della
propria Loggia, o che abbia particolari impedimenti, può, a sua domanda, essere
dispensato dal frequentare i Lavori. Il Maestro Venerabile determina la durata
della dispensa e ne informa la Loggia. La dispensa non può essere concessa per
un periodo superiore ai dodici mesi. I Fratelli dispensati sono ugualmente
tenuti ad adempiere a tutti gli obblighi, anche finanziari, verso la Loggia, ed
a versare l’obolo per il tronco della Beneficenza. I Fratelli di età superiore
ai settantacinque anni hanno la facoltà di non frequentare la Loggia".
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