DEFINIZIONE:
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I Maestri Venerabili delle Logge operanti in un Oriente si
riuniscono e sono costituiti in C.MM.VV. Ad essi compete, in via esclusiva, la
cura e l’amministrazione delle Case massoniche comuni a più Logge, e dei beni ad
esse relativi, secondo un regolamento da essi predisposto ed approvato dalla
Giunta del G.O.I. La costituzione e la gestione del patrimonio viene esercitata
dai C.MM.VV. anche mediante mandati fiduciari delegati a terzi. I Maestri
Venerabili, per deliberare in ordine ad eventuali contributi straordinari,
debbono essere autorizzati dalle Logge in tornata appositamente convocata in
Terzo Grado. L’appartenenza all’Ordine massonico non conferisce, in nessun caso,
alcun diritto al patrimonio comunque costituito dai C.MM.VV.
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