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SEZIONE: « DIZIONARIO ESOTERICO »

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DIZIONARIO ESOTERICO SCHEDA N. «00552»

TERMINE: CORTE CENTRALE
DEFINIZIONE:

Organo massonico preposto al giudizio delle cause, dei contenziosi e delle dispute sorte nell’ambito dell’Obbedienza, fino all’emissione di sentenze. La C.C. è compresa tra gli Organi della giustizia massonica (Art. 64 della Costituzione dell’Ordine), e le sue competenze sono stabilite dall’Art. 67 della stessa Costituzione: "La C.C. è competente a giudicare in primo grado le azioni costituenti colpa massonica compiute dal Gran Maestro, dai membri effettivi di Giunta del G.O.I. e dai componenti della stessa Corte. Giudica inoltre in primo grado le colpe massoniche compiute, in ragione del loro ufficio, dagli ex Grandi Maestri, dagli ex membri effettivi di Giunta del G.O.I., dai Grandi Maestri Onorari, dai Grandi Architetti Revisori, dai Consiglieri dell’Ordine, dai Presidenti dei Collegi Circoscrizionali e dagli Ispettori di Loggia. La C.C. è competente a giudicare in secondo grado delle impugnazioni avverso le sentenze di primo grado emesse dai Tribunali Circoscrizionali. La C:C. è competente a giudicare in materia di legittimità delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in grado di appello dai Tribunali Circoscrizionali. La C.C. è altresì competente a decidere sui reclami avverso i provvedimenti di cancellazione delle Logge adottati dalla Giunta del G.O.I. La C.C. è infine competente a celebrare i processi di revisione promossi dal Gran Maestro". Infine l’Art. 68 prevede che "La C.C. riunita in sessione plenaria è competente a giudicare in materia di legittimità delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in grado di appello dalle Sezioni della stessa Corte ed in secondo ed ultimo grado, di merito e di legittimità, delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in primo grado dalle sezioni della stessa Corte". Il Regolamento dell’Ordine prevede al riguardo: Art. 193 – Il numero dei Giudici della C.C. è complessivamente di trentaquattro. I Collegi Circoscrizionali ogni cinque anni eleggono, ciascuno, un Giudice della C.C. tra i Fratelli Maestri che abbiano i requisiti indicati nell’Art. 190 del Regolamento dell’Ordine (non meno di cinque anni di anzianità nel grado di Maestro, aver rivestito la dignità di Maestro Venerabile, non rivestano altra carica elettiva o di nomina, per cultura ed esperienza massonica siano ritenuti idonei alla funzione). Gli altri Giudici vengono eletti dalla Gran Loggia tra i Fratelli Maestri aventi i medesimi requisiti sopra indicati; Art. 194 – Entro i successivi trenta giorni il Gran Maestro convoca i Giudici eletti, e ne riceve la promessa solenne sulla formula di rito. Nei successivi quindici giorni, il Giudice più anziano nel grado di Maestro riunisce i Giudici eletti per la designazione del Presidente della C.C. Il Presidente designato, nella stessa riunione, presi in carico tutti i procedimenti pendenti la cui istruttoria non sia stata iniziata, nonché le Tavole d’accusa, fissa i criteri di coordinamento e di distribuzione degli incarichi, e nomina fra gli eletti il Segretario Centrale. Subito dopo il presidente della C.C. forma Sezioni composte, ognuna, da cinque Giudici effettivi e tre Supplenti. Ogni Sezione giudicante elegge il proprio Presidente; Art. 195 – La C.C. ha la sua sede presso il G.O.I. Ove lo svolgimento di un processo si debba tenere in sede diversa, il Presidente dell’Organo giudicante ne dà notizia alla Grande Segreteria. Lo svolgimento del processo innanzi alla C.C. è regolamentato dai successivi Artt. 196, 197, 198 e 199, mentre gli effetti della sentenza definitiva emessa sono riportati agli Artt. 200 e 201.

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