DEFINIZIONE:
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Organo massonico preposto al giudizio delle cause, dei
contenziosi e delle dispute sorte nell’ambito dell’Obbedienza, fino
all’emissione di sentenze. La C.C. è compresa tra gli Organi della giustizia
massonica (Art. 64 della Costituzione dell’Ordine), e le sue competenze sono
stabilite dall’Art. 67 della stessa Costituzione: "La C.C. è competente a
giudicare in primo grado le azioni costituenti colpa massonica compiute dal Gran
Maestro, dai membri effettivi di Giunta del G.O.I. e dai componenti della stessa
Corte. Giudica inoltre in primo grado le colpe massoniche compiute, in ragione
del loro ufficio, dagli ex Grandi Maestri, dagli ex membri effettivi di Giunta
del G.O.I., dai Grandi Maestri Onorari, dai Grandi Architetti Revisori, dai
Consiglieri dell’Ordine, dai Presidenti dei Collegi Circoscrizionali e dagli
Ispettori di Loggia. La C.C. è competente a giudicare in secondo grado delle
impugnazioni avverso le sentenze di primo grado emesse dai Tribunali
Circoscrizionali. La C:C. è competente a giudicare in materia di legittimità
delle impugnazioni avverso le sentenze emesse in grado di appello dai Tribunali
Circoscrizionali. La C.C. è altresì competente a decidere sui reclami avverso i
provvedimenti di cancellazione delle Logge adottati dalla Giunta del G.O.I. La
C.C. è infine competente a celebrare i processi di revisione promossi dal Gran
Maestro". Infine l’Art. 68 prevede che "La C.C. riunita in sessione plenaria è
competente a giudicare in materia di legittimità delle impugnazioni avverso le
sentenze emesse in grado di appello dalle Sezioni della stessa Corte ed in
secondo ed ultimo grado, di merito e di legittimità, delle impugnazioni avverso
le sentenze emesse in primo grado dalle sezioni della stessa Corte". Il
Regolamento dell’Ordine prevede al riguardo: Art. 193 – Il numero dei Giudici
della C.C. è complessivamente di trentaquattro. I Collegi Circoscrizionali ogni
cinque anni eleggono, ciascuno, un Giudice della C.C. tra i Fratelli Maestri che
abbiano i requisiti indicati nell’Art. 190 del Regolamento dell’Ordine (non meno
di cinque anni di anzianità nel grado di Maestro, aver rivestito la dignità di
Maestro Venerabile, non rivestano altra carica elettiva o di nomina, per cultura
ed esperienza massonica siano ritenuti idonei alla funzione). Gli altri Giudici
vengono eletti dalla Gran Loggia tra i Fratelli Maestri aventi i medesimi
requisiti sopra indicati; Art. 194 – Entro i successivi trenta giorni il Gran
Maestro convoca i Giudici eletti, e ne riceve la promessa solenne sulla formula
di rito. Nei successivi quindici giorni, il Giudice più anziano nel grado di
Maestro riunisce i Giudici eletti per la designazione del Presidente della C.C.
Il Presidente designato, nella stessa riunione, presi in carico tutti i
procedimenti pendenti la cui istruttoria non sia stata iniziata, nonché le
Tavole d’accusa, fissa i criteri di coordinamento e di distribuzione degli
incarichi, e nomina fra gli eletti il Segretario Centrale. Subito dopo il
presidente della C.C. forma Sezioni composte, ognuna, da cinque Giudici
effettivi e tre Supplenti. Ogni Sezione giudicante elegge il proprio Presidente;
Art. 195 – La C.C. ha la sua sede presso il G.O.I. Ove lo svolgimento di un
processo si debba tenere in sede diversa, il Presidente dell’Organo giudicante
ne dà notizia alla Grande Segreteria. Lo svolgimento del processo innanzi alla
C.C. è regolamentato dai successivi Artt. 196, 197, 198 e 199, mentre gli
effetti della sentenza definitiva emessa sono riportati agli Artt. 200 e 201.
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