DEFINIZIONE:
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Scrittore italiano (Poppi 1703 - 1745). Egli viveva in Firenze,
molto modestamente, dato che usufruiva solo di un magro stipendio da insegnante.
Era noto perché acerrimo nemico d'ogni superstizione, e si era attirato l'odio
di ipocriti ed impostori per qualche imprudente barzelletta od a causa di audaci
motteggi cui era portato. Denunciato al Sant'Ufficio, fu accusato dalla Santa
Inquisizione di appartenere alla Massoneria, e per questo arrestato la sera del
9 maggio 1739. Venne sottoposto a tormentosi interrogatori, volti ad estorcergli
ignobili confessioni su diverse calunniose accuse architettate contro
l'istituzione massonica. Mai si piegò a tale ricatto per cui, grazie
all'appoggio ricevuto da Fratelli e dallo stesso principe, la sua condanna venne
limitata al confino. Dovette lasciare Firenze per essere confinato nel paese
natio, nel casentino. Ma le sofferenze fisiche e morali subite, durante la
detenzione e nel corso del processo, lo avevano tanto abbattuto da minare
seriamente le sue condizioni di salute. Colto da un micidiale attacco d'asma,
cessava improvvisamente di vivere il 27 gennaio 1745. Oltre ad una raccolta
postuma di liriche (1746), messe all'indice fin dal loro apparire, ha lasciato
quattro apologhi: La casa di Socrate, La corte di Re Leone, Il gatto eletto
giudice ed Il giardiniere e la lepre. Nel 1762 fu anche pubblicato un suo
piacevole e divertente opuscolo sull'Arte di piacere alle donne.
Cubo: Parallelepipedo rettangolo avente le tre dimensioni eguali, quindi le cui
facce sono quadrati eguali tra loro. Costituisce la proiezione tridimensionale
del quadrato (v.), esprimendo al massimo le valenze simboliche della figura
geometrica di base. Il C. rappresenta la trasposizione volumetrica delle qualità
del quadrato, e quindi la loro materializzazione. In tal senso la Pietra Cubica
(v.) allude alla perfezione statica della materia, cui tende il Libero Muratore
attraverso lo svolgimento del suo Lavoro iniziatico.
Cuius Regio eius Religio: Espressione latina dal significato «Di chi è la
regione, di quello sarà anche la religione». Fu formulata nel corso della dieta
di Spira del 1526 da Filippo di Hannau, e fu accettata sia dai Cattolici che dai
Protestanti nella pace di Augusta (artt. 10 e 11) siglata il 29 settembre 1555.
Secondo tale formula, i Sovrani degli Stati dell’Impero erano liberi di seguire
sia il culto cattolico che quello luterano, acquisendo il diritto di imporre la
propria religione ai loro sudditi. Si riconosceva così il diritto alla libertà
religiosa al solo principe, mentre ai sudditi era riconosciuto il diritto
all’emigrazione verso altri Stati (beneficium migrationis). Contro sovrani e
prelati che passarono al protestantesimo, papa Paolo IV emanò nel 1559 la bolla
«Cum ex apostolatus officio». Secondo lo Spini (Storia dell’età moderna, Vol.
II, Ediz. Einaudi, 1965), «La formula C.R.e.R. evidenzia tutti i suoi
inconvenienti, poiché ogni qual volta uno dei signori degli innumerevoli
staterelli dell’Impero cambia religione per una qualsiasi ragione, tutti i suoi
sudditi devono fare altrettanto, oppure sono costretto all’esilio. Grave è la
situazione che espone quotidianamente migliaia di persone a bruschi sobbalzi di
fortuna, trasformando da un giorno all’altro un cittadino rispettabile in
delinquente o proscritto, in tutti i numerosissimi principati ecclesiastici.
Infatti ogni volta che muore un vescovo, un abate od un semplice prelato, tutti
i principi vicini si prodigano, a seconda della religione coinvolta, di
fornirgli per successore un cattolico od un protestante».
Culto: Rapporto tra una comunità umana ed uno o più esseri sovrumani /dei,
antenati, spiriti, ecc.). Tale rapporto si esplica attraverso il rito, e si
definisce determinando l’essenza dell’essere a cui il C. è destinato per mezzo
di elementi quali immagini o rappresentazioni simboliche, luoghi (templi,
santuari), tempi (feste), personale del C. (sacerdoti e sciamani), azioni sacre
(offerte, preghiere collettive). La libertà di C. è sancite dalla Costituzione
italiana nella quale, all’art. 8, si dichiara che tutte le confessioni religiose
sono ugualmente libere di fronte alla legge, e quelle diverse dalla cattolica
hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino
con l’ordinamento giuridico italiano.
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