DEFINIZIONE:
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Provvedimento disciplinare, definito anche decadenza, adottato nei
confronti di un Fratello inadempiente ai suoi doveri nei confronti della Loggia,
per quanto riguarda la frequenza ai Lavori e la puntualità nel pagamento delle
capitazioni (v. Assenza e Morosità – Art, 12 della Costituzione dell’Ordine). Il
Consiglio di Disciplina provvede a diffidare, con lettera raccomandata con
avviso di ricevimento, il fratello a porsi in regola con il Tesoro, ed a
riprendere la frequentazione dei lavori. Decorsi trenta giorni dalla ricezione
della diffida senza che il Fratello abbia giustificato il proprio comportamento
e sanata l’eventuale morosità, il Consiglio di Disciplina riferisce alla Loggia
in Grado di Maestro; intervenuta la declaratoria di decadenza da parte della
Loggia, il Consiglio di Disciplina dispone il depennamento dal piè di lista di
Loggia. Del provvedimento deve essere data apposita comunicazione
all’interessato, al Collegio circoscrizionale ed alla Gran Segreteria. Avverso
il provvedimento, per le sole violazioni procedurali, l’interessato può proporre
reclamo al Tribunale Circoscrizionale mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, da inviarsi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del
provvedimento. Il reclamo deve contenere, a pena di inammissibilità, una
esposizione dettagliata delle violazioni lamentate. Il reclamo non sospende
l’efficacia del provvedimento (Art. 17 del Regolamento dell’Ordine). Il Libero
Muratore in sonno o depennato non può frequentare né i lavori della sua Loggia
di appartenenza né di alcuna altra Loggia della Comunione. Egli deve restituire
alla Loggia la tessera personale, nonché tutti i documenti, libri, insegne,
fregi di proprietà della Loggia eventualmente in suo possesso o custodia (Artt.
18 e 24 del Regolamento dell’Ordine). V. Riammissione.
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